La competenza del giudice va determinata dalla domanda
Corte di cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024 n. 26722
Il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e conseguentemente per territorio in una causa di agenzia perché il relativo contratto era stato firmato da una persona nella qualità di legale rappresentante di una srls, ricordando che appartengono alla competenza del giudice del lavoro unicamente le cause in cui l’agente sia persona fisica che opera con attività prevalentemente personale. Accogliendo la richiesta dell’agente di regolamento di competenza, la Cassazione, rilevato che la domanda originaria era stata promossa dalla persona fisica del sig. B. e, solo per suo conto, dalla citata società, in persona di…, ribadisce che la determinazione della competenza va effettuata in base al reale contenuto della domanda principale (qui chiaramente di lavoro parasubordinato), salvo evidente strumentalizzazione non rispondente a realtà. D’altro canto, era stato accertato in giudizio che il rapporto di agenzia era stato proposto proprio a B. come persona, che lo aveva svolto da solo, mentre la società utilizzata per la firma del contratto era del tutto inconsistente, priva di mezzi, dipendenti e di strutture, quindi usata in sede contrattuale solo formalmente.