Legittimo il licenziamento comunicato via PEC al difensore domiciliatario
Corte di Cassazione, sentenza 20 marzo 2025, n. 7480
Nel caso esaminato, si trattava del difensore a cui, nella procura rilasciata in sede di procedimento disciplinare, il lavoratore aveva eletto domicilio. Da qui l’affermazione di principio, confermata dalla Corte la quale osserva che: (i) attraverso l’elezione di domicilio, il lavoratore ha individuato la PEC del proprio difensore come luogo idoneo di invio degli atti, così eleggendolo, in via mediata, come di sua disponibilità atteso il legame fiduciario individuato a mezzo della comunicazione inviata; (ii) lo statuto giuridico dell’avvocato attribuisce specifico rilievo alla PEC dello stesso, quale domicilio privilegiato per le comunicazioni e notificazioni, conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.