Licenziamento
Banchiere – Pagamento assegno a clienti – Mancata verifica di provvista – Sussiste.
Corte di cassazione, sentenza 19 novembre 2014 n. 24667
Abstract
Non è ammissibile la revocazione di una sentenza per errore di fatto del giudice se gli errori denunciati sono stati irrilevanti ai fini della decisione ovvero riguardano fatti decisi dal giudice nel contraddittorio delle parti e in base alla valutazione delle prove.
Commento
Nel caso esaminato si trattava della richiesta di revocazione della sentenza di una Corte d’appello in base alla denuncia di errori di fatto in parte irrilevanti e in parte riguardanti fatti oggetto di contrapposte deduzioni tra le parti e sui quali il giudice si era pronunciato sulla base della valutazione delle risultanze istruttorie e quindi con una pronuncia non ricorribile per revocazione a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c. avanti alla Corte d’appello (che infatti aveva dichiarato inammissibile il ricorso), ma eventualmente con ricorso per cassazione a norma dell’art. 360 c.p.c.
Sezione: Processuale