Licenziamento – termini decadenziali introdotti dal Collegato Lavoro – differimento dell’efficacia d …
Licenziamento – termini decadenziali introdotti dal Collegato Lavoro – differimento dell’efficacia dei nuovi termini decadenziali dopo il 31 dicembre 2011 (ai sensi del D.L. 225/2010) – applicabilità del differimento (non solo al termine per l’impugnazione stragiudiziale, bensì anche) al termine per il deposito del ricorso giudiziale – sussiste
Corte di cassazione, sentenza 23 aprile 2014 n. 9203
Abstract
Il DIFFERIMENTO DI EFFICACIA al 31 dicembre 2011 della NUOVA DISCIPLINA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO riguarda anche l’impugnazione GIUDIZIALE, di cui al secondo comma dell’art. 6 L n. 604/1966, nel testo introdotto dal primo comma dell’art. 32 della L. n. 183/2010.
Commento
L’art. 32 L. n. 183 del 2010 aveva modificato l’art. 6 L. n. 604 del 1966, accorpando sostanzialmente nel primo comma la precedente disciplina della decadenza in caso di mancata impugnazione stragiudiziale del licenziamento e introducendo ex novo la decadenza anche nel caso di mancata successiva azione giudiziaria entro un certo termine. L’art. 2, comma 54° D.L. n. 225/2010, convertito nella L. n. 10/2011 aveva stabilito la protrazione dell’efficacia al 31 dicembre 2011 delle disposizioni di cui al primo comma dell’art. 6 L. n. 604, come modificato. Nonostante il richiamo letterale al solo primo comma del citato art. 6, la Corte con encomiabile sforzo interpretativo, argomenta, sul piano logico-giuridico e di ratio della disposizione, la riferibilità della protrazione anche alla nuova disciplina di decadenza dell’azione giudiziaria, in un caso in cui, diversamente, il lavoratore ne sarebbe già decaduto.
Sezione: Processuale