Nessuna decadenza per l’impugnazione di contratti a termine fino a tre giorni
Corte di Cassazione, sentenza 6 novembre 2024, n. 28571
Il caso riguarda una lavoratrice che, da oltre dieci anni, prestava la propria attività alle dipendenze di una società che gestiva più hotel, in forza di ripetuti contratti di durata non superiore a tre giorni e in giudizio aveva chiesto l’accertamento dell’unitarietà del rapporto di lavoro e il risarcimento danni. Sorto il problema della decorrenza della decadenza dell’azione (ex art. 32, co. 4 L. n. 183/2010) dal singolo contratto o dall’ultimo di essi, con soluzioni diversificate nei due gradi di giudizio, la Cassazione rileva d’ufficio (iura novit curia) che la decadenza citata è dalla legge esplicitamente riferita ai contratti a termine stipulati ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 D. Lgs. n. 368/2001, mentre il caso esaminato è disciplinato dall’art. 10 del medesimo decreto, al quale rimane estranea ogni tipo di decadenza.