Ove, nel corso del giudizio azionato con il c.d. Rito Fornero, non risulti confermata la natura ritorsiva del licenziamento, e residui soltanto la possibilità della tutela indennitaria prevista dalla legge 606/1966 per le imprese di minore dimensione, devono essere disposti la separazione del giudizio e il mutamento del rito per la prosecuzione del giudizio sulla legittimità del recesso.