Con messaggio n. 2761 del 21/02/2014 l’Inps ha precisato che coloro che assumono lavoratori licenziati da soggetti che non abbiano la qualifica di imprenditore, quali per esempio gli studi professionali, non hanno diritto a fruire dei benefici contributivi (in particolare la contribuzione apprendisti e il contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilita che sarebbe stata corrisposta al lavoratore) previsti dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale posizione, però, confligge con un parere espresso dal Ministero del Lavoro (interpello n. 10 dell’8 marzo 2011), il quale aderiva alla definizione di datore di lavoro” sancita dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 16 ottobre 2003, causa C/32/02), che superava lo stretto perimetro della nozione di imprenditore”