Processo
Datore di lavoro – Azione di accertamento del comportamento illecito dei dipendenti – Inammissibilità.
Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 2014 n. 14756
Abstract
Non è ammissibile chiedere preventivamente al giudice (del lavoro) se una determinata condotta dei lavoratori può essere sanzionata col licenziamento disciplinare.
Commento
Una società che si riteneva lesa dai propri dipendenti per un esposto che questi avevano presentato all’autorità giudiziaria e che era stato da questa archiviato, aveva chiesto al giudice del lavoro di accertare se tale comportamento costituisse una grave inadempimento agli obblighi dei dipendenti, meritevole di un licenziamento disciplinare. La Corte, nel dichiarare inammissibile una tale richiesta di un “parere preventivo” al giudice, ha ricordato che le azioni giudiziarie di mero accertamento sono possibili solo se servono per superare uno stato di incertezza attuale in ordine all’esistenza di un fatto oggettivo cui è collegato un determinato diritto e non quando il fatto è tuttora in fieri e il suo completamento è solo eventuale e futuro. Inoltre, nello specifico, ammettere una tale azione giudiziaria, comporterebbe altresì, secondo i giudici, il sovvertimento della regola della preventiva contestazione disciplinare degli addebiti agli incolpati, qui resa impossibile dalla anticipata richiesta di accertamento giudiziario dell’addebito.
Sezione: Processuale