Simulazione della malattia e mezzi di prova
Corte di cassazione, sentenza 27 novembre 2024 n. 30551
Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento disciplinare, intimato per comportamenti tenuti durante l’assenza per malattia idonei a far presumere (per quanto qui interessa) la simulazione di questa, la Corte d’appello aveva affermato che l’imprenditore che voglia contestare l’esistenza della malattia del dipendente assente deve proporre querela di falso della relativa certificazione. Pervenuta la causa in sede di legittimità, la Corte, respingendo l’assunto dei giudici di merito, ribadisce che, nell’adempimento dell’onere di provare che la malattia denunciata dal dipendente è simulata, il datore di lavoro può avvalersi di ogni mezzo di prova utilizzabile in giudizio per l’accertamento di fatti, ivi compresa la sollecitazione al giudice per l’eventuale esperimento di una CTU o per attivare i propri poteri d’ufficio ex art. 421 c.p.c.