Sulla tardiva produzione in giudizio di atti indispensabili per la decisione
Corte di Cassazione, sentenza 19 agosto 2024, n. 22907
In un giudizio per il pagamento di contributi omessi, l’INPS aveva tardivamente prodotto solo in appello il CCNL (c.d. leader nel settore) in base al quale gli ispettori avevano individuato la retribuzione minima contributiva utile per il calcolo dei contributi omessi. Alla ritenuta tardività era seguito il rigetto della domanda da parte dei giudici di merito. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’INPS, osserva che: (i) come statuito dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 8202/05, il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione ha a oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi; (ii) nel giudizio di appello, in particolare, il giudice può sempre ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente, ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione; (iii) nel caso di specie, l’oggetto della causa riguarda proprio la determinazione della retribuzione parametro per il calcolo del minimale contributivo e, quindi, del debito contributivo controverso e la fonte contrattuale rappresenta il documento in grado di dissipare il contrasto; (iv) la Corte di merito, pertanto, a fronte di una richiesta specifica di acquisizione del CCNL, quale fonte di prova potenzialmente decisiva, avrebbe dovuto valutarne l’idoneità risolutiva dei fatti in discussione e non limitarsi a un giudizio di tardività della relativa produzione.