Tribunale di Messina, 25 agosto 2014

25 Agosto 2014

Riconosciuta la tutela d’urgenza alla lavoratrice part-time alla quale il datore di lavoro voleva imporre una variazione di orario che le avrebbe impedito di mantenere un altro impiego.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La disciplina sul contratto di lavoro a tempo parziale (d.lgs. 61/2001) prevede chiaramente il diritto del lavoratore alla programmazione e stabilità degli orari nei quali è collocata la sua prestazione e pone limiti precisi all’utilizzo delle c.d. clausole elastiche e flessibili (ovvero le clausole che consentono all’impresa di modificare gli orari del part-time sia nella loro collocazione sia nella loro estensione). La stabilità dell’orario, in assenza di tali clausole, ha la finalità di tutelare gli interessi per i quali la lavoratrice o il lavoratore ha accettato l’impiego part-time, consentendogli di coltivare impegni personali o mantenere un altro lavoro al fine di integrare il proprio reddito. Nel caso specifico, l’imposizione unilaterale e illegittima delle variazioni di orario avrebbe impedito alla lavoratrice di rispettare gli impegni assunti nell’ambito di un altro rapporto di lavoro, ritenendo così sussistenti i presupposti per una tutela in via cautelare.