Tribunale di Milano, 16 marzo 2022
L’atto di accertamento della violazione dell’obbligo vaccinale si impugna davanti al Giudice amministrativo e non a quello del lavoro.
Il Tribunale decide sul ricorso presentato da un’operatrice socio-sanitaria non vaccinata, rilevando la propria carenza di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo circa l’atto di accertamento dell’azienda sanitaria locale della inosservanza dell’obbligo vaccinale, che ha natura vincolata e non discrezionale. Inoltre, argomenta il Giudice, l’interesse protetto dall’art. 4 del D.L. 44/2021 è quello della tutela della salute pubblica, che è primario rispetto alla posizione soggettiva del privato. Per quanto riguarda l’impugnazione del successivo provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione disposto dal datore di lavoro, esso viene considerato legittimo alla luce del fatto che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario è giustificato dal principio costituzionale di solidarietà verso i soggetti più fragili e dal vincolo fiduciario tra paziente e personale sanitario, che impone a quest’ultimo un onere di protezione degli assistiti dal contagio.