Tribunale di Milano, 30 ottobre 2021
Sospensione per mancanza di “Green Pass”: per la tutela in via cautelare del diritto alla retribuzione è necessario allegare elementi che consentano di verificare se sussiste una condizione di indigenza economica.
Una lavoratrice sospesa dal lavoro per mancanza della certificazione Covid “green pass” previsto dal d.l. 52/2021 agiva per la tutela d’urgenza del preteso diritto al lavoro e alla retribuzione. Il ricorso è stato respinto dal Tribunale per carenza del requisito del “pericolo” nel ritardo della tutela, non avendo la ricorrente prodotto elementi sul reddito proprio e familiare idonei a dimostrare la creazione di una situazione di indigenza. La Giudice, pur non entrando nel merito della disciplina contestata, osserva che la stessa prevede comunque il termine di efficacia dell’obbligo al 31 dicembre 2021.