Tribunale di Siena, 8 gennaio 2024
In caso di lavoro autonomo, per stabilire la competenza funzionale e territoriale del giudice possono avere rilievo anche le dichiarazioni fiscali.
Il ricorrente, perito assicurativo, presentava ricorso avanti la sezione lavoro del Tribunale di Siena, competente ai sensi degli artt. 409, n. 3 e 413, n. 4, c.p.c., chiedendo la condanna del committente al pagamento dell’indennità di mancato preavviso a seguito del recesso subito, nonché di una somma a titolo risarcitorio. La società convenuta eccepiva in prima battuta l’incompetenza territoriale del giudice adito, affermando la natura commerciale del rapporto – e non di collaborazione coordinata e continuativa – indicando come competente il Tribunale di Milano, foro della convenutanonché foro convenzionale. Dando atto che la situazione sottoposta alla propria attenzione presentasse elementi di incertezza, il Giudice senese ha assegnato rilievo al dato tributario, dal quale si ricavava che per tutta la durata del rapporto la stessa società avesse presentato, in qualità di sostituto d’imposta, certificazioni relative a “lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Stabilita in tal modo la propria competenza a decidere nel merito, il Tribunale ha quindi condannato la Società a pagare al collaboratore l’indennità di mancato preavviso che, non essendo previsto il relativo termine nel contratto, è stata equitativamente determinata in sei mesi.