Accesso al Fondo di Garanzia anche se l’esecuzione è stata avviata nei confronti degli eredi rinunciatari del datore di lavoro
Tribunale di Bari, 8 ottobre 2024
Il Giudice accoglie il ricorso presentato da un lavoratore che, in un precedente giudizio, aveva ottenuto sentenza di condanna dell’ex datore di lavoro, nel frattempo deceduto, al pagamento del T.F.R. e, pertanto, aveva provveduto a notificare il titolo esecutivo e il precetto nei confronti degli eredi, contro i quali peraltro il giudizio in questione era stato riassunto. Essendo il credito vantato rimasto del tutto insoddisfatto, il lavoratore aveva presentato istanza di accesso al Fondo di Garanzia INPS, ma l’Istituto previdenziale aveva negato l’accesso in quanto il titolo esecutivo (e la successiva azione esecutiva) erano stati ottenuti (e svolti) nei confronti degli eredi rinunciatari del de cuius. Secondo il Tribunale, invece, avendo il lavoratore agito in riassunzione in data antecedente rispetto alla rinuncia da parte dei chiamati all’eredità – e non essendo possibile procedere esecutivamente nei confronti di altri soggetti – tutte le condizioni di accesso al Fondo di Garanzia risultavano soddisfatte e l’INPS deve essere pertanto condannato al pagamento del T.F.R.