Agenzia delle Entrate, circolare n. 35/E del 4 novembre 2022

4 Novembre 2022

Misure fiscali per il welfare aziendale – Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

Tipo di Atto: Atti amministrativi (circolari, interpelli, note ministeriali, etc.)

Facendo seguito alla previsione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti-bis), che dispone, per l’anno 2022, la non concorrenza a formare il reddito del valore delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai propri datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, entro il limite complessivo di euro 600, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare in commento, contenente importanti chiarimenti in materia.
In particolare, contrariamente a quanto potrebbe far intendere la formulazione letterale della norma, l’Agenzia puntualizza che il superamento del limite di euro 600 comporta la tassazione non solo della parte eccedente, ma dell’importo complessivo; la soglia di 600 euro costituisce pertanto un limite assoluto da non superare (a pena di perdere tutto il beneficio) e non una franchigia esente da imposizione.
Sul piano soggettivo va rilevato come la circolare n. 35/2022 indichi fra i possibili beneficiari dell’esenzione una platea di lavoratori più ampia di quella individuata da una precedente circolare della stessa Agenzia delle Entrate per un’agevolazione di natura analoga: mentre infatti la circolare n. 27/2022 ha precisato che l’esenzione dei buoni carburante nel limite di 200 euro introdotta dal decreto-legge n. 21/2022 sia applicabile ai soli redditi di lavoro dipendente, la circolare 35 afferma che la soglia di esenzione di 600 euro dei fringe benefit può essere fruita anche dai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi.