Ai contratti di lavoro a termine in staff agli organi di direzione politica negli enti locali non si applica il limite di 36 mesi stabilito per il pubblico impiego
Corte di Cassazione, ordinanza 7 agosto 2024, n. 22337
In un caso in cui il dipendente di un Comune lamentava la successione illegittima, oltre il limite di 36 mesi, di contratti di lavoro subordinato a termine, la Corte di cassazione, rilevato che i contratti erano stati stipulati ai sensi dell’art. 90 L. n. 267/2000 (TUEL), in posizione di staff rispetto all’organo politico, osserva che: (i) con l. 8/20, il legislatore ha introdotto una disposizione interpretativa, ritenuta autentica ed estranea a dubbi di incostituzionalità, con la quale ha precisato che gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 TUEL non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’art. 36, d.lgs. 165/01; (ii) quella di cui all’art. 90, non diversamente dalla fattispecie prevista dal successivo art. 110, è quindi una disciplina speciale di contratto di lavoro a tempo determinato, per il carattere fiduciario e di staff del rapporto instaurato dal lavoratore con l’organo politico e per le mansioni estranee ai compiti di amministrazione attiva; (iii) la specialità della previsione consente di escludere aspetti di contrarietà rispetto al diritto unionale sia con riferimento al profilo della durata superiore ai 36 mesi, sia quanto a quello della reiterazione degli incarichi, tenuto conto che la ragione oggettiva per l’affidamento degli stessi è già identificata dalla legge nell’esigenza di assicurare, attraverso al costituzione di uffici alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.