Alla Corte di giustizia UE la precedenza dei lavoratori disabili della scuola nella mobilità territoriale
Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria 10 settembre 2024, n. 24336
La vicenda riguarda una docente di scuola media, portatrice di handicap al 70% (e quindi con diritto di precedenza in caso di trasferimenti), che, in occasione della mobilità nazionale indetta per l’anno 2018-19, aveva chiesto il trasferimento in altra provincia, non ottenendolo per la mancanza di posti nella sede richiesta, tutti già assegnati in sede di mobilità endoprovinciale, secondo l’ordine in proposito stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Pervenuto in cassazione il giudizio conseguentemente promosso dalla docente, la Corte, rilevato che il criterio apparentemente neutro della priorità della mobilità endoprovinciale rispetto a quella tra province può comportare uno svantaggio per il docente che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 21, l. 104/92 (disabilità superiore ai due terzi), rispetto al docente che non versi in questa condizione, attesa la progressiva riduzione dei posti disponibili, chiede l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia UE sul punto, al fine in particolare di accertare se, in base alla disciplina comunitaria citata in sentenza, tale situazione di svantaggio possa considerarsi oggettivamente giustificata dalla legittima finalità di assicurare lo svolgimento di complesse operazioni di mobilità territoriale, o viceversa comporti una discriminazione in danno dei docenti disabili, che si traduce nella vanificazione, nei fatti, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità.