Anche l’accordo in deroga passa al cessionario di azienda
Corte di Cassazione, ordinanza 29 gennaio 2025, n. 2054
Nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore, irrogato nell’ambito di una procedura collettiva avviata da una società affittuaria di azienda da un’impresa terza, la Corte d’appello aveva escluso l’applicabilità di un accordo sindacale in deroga stipulato prima dell’affitto dalla società cedente e che regolava, tra l’altro, in misura riduttiva, le conseguenze risarcitorie in caso di licenziamento illegittimo. La Cassazione, accogliendo il ricorso della società datrice, osserva che l’accordo in deroga, seppure stipulato dalla società cedente, è certamente applicabile anche al rapporto tra il lavoratore e la società cessionaria, a norma dell’art. 2112 c.c., secondo cui, in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro transitano alle dipendenze della cessionaria e con essi anche gli effetti degli accordi stipulati dalle rappresentanze sindacali dei medesimi dipendenti.