Anche per il socio di cooperativa il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

17 Febbraio 2025

Tribunale di Milano, 17 febbraio 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

È infondata l’eccezione di prescrizione del credito motivata dall’assunto che il rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa sia assistito da stabilità reale in quanto, in caso di licenziamento, l’impugnazione della delibera di esclusione determinerebbe in ogni caso la ricostituzione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Milano esclude la legittimità di una distinzione tra lavoratori soci di cooperativa e lavoratori subordinati senza rapporto associativo nella valutazione di sussistenza di una stabilità reale. Nell’ipotesi di licenziamento senza esclusione della qualità di associato, infatti, l’impugnazione del licenziamento non dà luogo alla reintegrazione e assoggetta il socio di cooperativa al medesimo regime previsto per i lavoratori subordinati senza rapporto associativo. Anche nel settore delle Cooperative, pertanto, la situazione psicologica di “metus” del lavoratore esclude la decorrenza della prescrizione dei crediti in corso di rapporto.