Ancora sul licenziamento per condotte extralavorative
Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2024, n. 31866
Nel confermare la valutazione dei giudici di merito circa la legittimità del licenziamento disposto nei confronti di un lavoratore, conducente di autobus, a seguito della condanna irrevocabile di quest’ultimo per i reati di violenza sessuale nei confronti della moglie, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, la Cassazione osserva che: (i) la condotta illecita extralavorativa può avere rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; (ii) nel caso di specie, è quindi certamente sussumibile nella nozione legale di giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specie ove le mansioni del lavoratore, incaricato di pubblico servizio il conducente di autobus, comportino costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di controllo.