Ancora sul licenziamento per condotte extralavorative

11 Dicembre 2024

Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2024, n. 31866

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel confermare la valutazione dei giudici di merito circa la legittimità del licenziamento disposto nei confronti di un lavoratore, conducente di autobus, a seguito della condanna irrevocabile di quest’ultimo per i reati di violenza sessuale nei confronti della moglie, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, la Cassazione osserva che: (i) la condotta illecita extralavorativa può avere rilievo disciplinare poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; (ii) nel caso di specie, è quindi certamente sussumibile nella nozione legale di giusta causa di licenziamento una condotta extralavorativa, avente rilievo penale e sfociata in una sentenza irrevocabile di condanna, caratterizzata, sia pure nell’ambito di rapporti interpersonali o familiari, dal mancato rispetto della altrui dignità e da forme di violenza e sopraffazione fisica e psichica, non sporadiche, bensì abituali, specie ove le mansioni del lavoratore, incaricato di pubblico servizio il conducente di autobus, comportino costante contatto col pubblico ed esigano rigoroso rispetto verso gli utenti e capacità di controllo.