Ancora sul possibile carattere discriminatorio del comporto per malattia del disabile
Corte di Cassazione, ordinanza 7 gennaio 2025, n. 170
La Corte d’appello aveva dichiarato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore disabile, escludendo la natura discriminatoria dell’applicazione del medesimo periodo di comporto previsto per i lavoratori non disabili. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, osserva che: (i) la sentenza non è conforme alla giurisprudenza di legittimità, inaugurata da Cass. 9095/2023, secondo cui, in base al diritto dell’Unione, la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili trasmuta il criterio, apparentemente neutro, del computo dello stesso periodo di comporto in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto; (ii) in particolare, la conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore – o la possibilità di conoscerlo secondo l’ordinaria diligenza – da parte del datore di lavoro fa sorgere l’onere in capo a quest’ultimo di verificare, prima di procedere al licenziamento, se le assenze per malattia del dipendente siano connesse allo stato di disabilità, al fine di applicare la regola della ricerca di possibili accorgimenti ragionevoli; (iii) nel caso di specie, avendo i giudici di merito accertato che la società era a conoscenza della condizione di disabilità del lavoratore e che ha intimato il licenziamento senza procedere ad acquisire informazioni circa la correlazione tra assenze per malattia del dipendente e stato personale di disabilità, il recesso deve considerarsi illegittimo.