Ancora sulla retribuzione feriale
Corte di Cassazione, ordinanza 9 marzo 2025, n. 6282
Accogliendo il ricorso di un macchinista delle ferrovie avverso la sentenza d’appello che gli aveva negato il diritto alla inclusione nella retribuzione feriale della parte variabile dell’indennità di utilizzazione giornaliera professionale (UIP) e dell’indennità di assenza dalla residenza, la Cassazione osserva che: (i) anche alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE, durante le ferie annuali deve essere mantenuta al dipendente la retribuzione percepita in via ordinaria, in quanto una sua diminuzione potrebbe dissuaderlo dall’esercitare il diritto fondamentale al riposo annuale; (ii) in questo quadro di riferimento, per determinare la retribuzione feriale, è necessario accertare se l’importo considerato si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore; (iii) nel caso in esame, è anzitutto evidente il collegamento dell’indennità per assenza dalla residenza con le mansioni ordinarie del macchinista, senza una sede fissa (iv) analogo discorso vale per la parte variabile della indennità UIP, trattandosi di una voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro e da includere nella retribuzione feriale nel suo valore medio annuale.