Ancora sulla ricerca di un “accomodamento ragionevole” nei rapporti col dipendente disabile
Corte di Cassazione, ordinanza 21 novembre 2024, n. 30080
Un lavoratore, invalido al 100% e portatore di handicap in situazione di gravità, era stato licenziato per assenza ingiustificata dal lavoro per essersi rifiutato, allo scadere di un periodo di aspettativa non retribuita e dopo avere ripetutamente e inutilmente richiesto il trasferimento presso una sede vicina al luogo in cui stava conducendo la terapia oncologica, di riprendere servizio presso la sede di ultima assegnazione. Tribunale e Corte d’appello avevano dichiarato la legittimità del licenziamento, in ragione del fatto che il lavoratore non avrebbe fornito la prova dell’impossibilità di proseguire, una volta ritornato alla sede di provenienza, le cure oncologiche prescrittegli. La Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore, dopo avere ricostruito lo statuto di speciale protezione che l’ordinamento interno e comunitario riconoscono alle persone con disabilità, osserva che i giudici di merito, nel valutare il caso di specie, hanno erroneamente omesso di tenere in debito conto l’obbligo di accomodamenti ragionevoli che grava sul datore di lavoro nei confronti delle persone con disabilità, le quali risultano destinatarie di una peculiare protezione a salvaguardia di fondamentali esigenze di vita e di salute, tanto che il rifiuto di accomodamento ragionevole costituisce atto discriminatorio, come tale affetto da nullità, di cui certo il datore di lavoro non può trarre vantaggio.