Ancora sulle modalità di fruizione dei permessi per assistere un familiare disabile
Corte di cassazione, ordinanza 10 ottobre 2024 n. 26417
Una dipendente era stata licenziata per giusta causa per l’utilizzo indebito dei permessi per assistere il padre gravemente disabile, fruiti in cinque giornate lavorative. L’accusa era quella di aver dedicato all’assistenza familiare soltanto una parte della giornata, mentre per il resto l’incolpata si sarebbe dedicata ad attività personali. In giudizio era viceversa emerso che anche le attività apparentemente estranee erano riconducibili alla finalità dell’assistenza (spesa, posta, farmacia, medico, ospitare il genitore nella propria abitazione). La Cassazione, nel rigettare il ricorso della società avverso la sentenza di appello di accoglimento delle domande, riassume i principi coinvolti dalla vicenda: 1 – elemento essenziale della fattispecie è l’esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza del disabile; 2 – il permesso in questione è un diritto del lavoratore, non subordinato all’assenso o a condizionamenti da parte del datore di lavoro; 3 – la sua fruizione deve essere comunicata ex ante, per consentire al datore di organizzare di conseguenza l’attività di impresa; 4 – dato che il dipendente non è in grado di conoscere a priori quali saranno le concrete esigenze di assistenza del disabile nel giorno indicato, la richiesta è riferita all’intera giornata e non a ore predeterminate (quali ad es. quelle che avrebbero dovuto essere lavorative), fermo restando che l’assistenza potrà essere distribuita nell’arco della giornata secondo le variabili concrete esigenze del disabile.