Ancora sull’indennità ferie arretrate del dirigente alla cessazione del rapporto
Corte di cassazione, ordinanza 2 marzo 2025, n. 5496
La Corte, cassando la sentenza d’appello, che aveva respinto la domanda di un dirigente d’azienda relativa all’indennità ferie non godute negli ultimi sette anni prima della cessazione del rapporto, motivando col potere del dirigente di assegnarsi lui stesso le ferie, osserva che i giudici, nel porre in capo al dirigente l’onere di provare le esigenze eccezionali che gli avrebbero impedito di fruire autonomamente delle ferie, si pone in contrasto con l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria secondo cui la perdita del diritto all’indennità sostitutiva in capo al dirigente può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di avere formalmente e inutilmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento.