Ancora sull’interpretazione delle norme disciplinari collettive

10 Marzo 2025

Corte di cassazione, ordinanza 10 marzo 2025, n. 6398

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte d’appello aveva accolto il ricorso di un lavoratore avverso il licenziamento per grave insubordinazione, plurime offese e minacce ai superiori, rilevando che il CCNL servizi ambientali applicabile prevede, all’art. 68, l’insubordinazione fra le cause del licenziamento solo se seguita da “vie di fatto”, non verificatesi nel caso di specie. La decisione è cassata con rinvio dai giudici di legittimità, che osservano che: (i) le previsioni disciplinari dei contratti collettivi, laddove indicano le condotte idonee a giustificare il licenziamento, non hanno normalmente carattere tassativo, ma solo esemplificativo, indicando la scala valoriale da tenere presente ai fini dell’accertamento della giusta causa; (ii) è dunque astrattamente possibile individuare altre ipotesi di gravità dell’insubordinazione equivalenti o analoghe alle “vie di fatto” prese in considerazione dall’art.68 cit.; (iii) in particolare, non essendosi l’insubordinazione, nel caso in esame, concretizzata soltanto nella mancata attuazione di un ordine, essendosi manifestata anche con ingiurie e minacce, il giudice di merito è chiamato a valutare se questo quid pluris può far assurgere l’insubordinazione ad un grado di gravità tale da essere equiparabile a quello delle “vie di fatto” e quindi integrare la giusta causa, proprio alla luce di quel criterio di gravità esemplificato dalle parti collettive.