Ancora una possibile anomalia nella disciplina dei licenziamenti sottoposta all’esame della Corte costituzionale
Corte di Cassazione, sez. un. viv., ordinanza interlocutoria 5 settembre 2024, n. 23874
Chiamata a pronunciarsi sul caso di una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento tardivamente, per essersi trovata in condizioni di incapacità naturale al momento della ricezione dell’atto nonché per più giorni e chiedendo pertanto che il ritardo fosse ritenuto giustificato, la sezione lavoro della Cassazione aveva passato la palla alle sezioni unite della Corte, per riesaminare la questione dell’eventuale incidenza, in allora sempre negata dalla giurisprudenza, dello stato di incapacità naturale, nel caso in esame processualmente dimostrato e non contestato, sulla presunzione di conoscenza dell’atto unilaterale ricettizio prevista dall’art. 1335 c.c. al momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario. Le Sezioni Unite ribadiscono la giurisprudenza uniforme circa l’invincibilità della presunzione in parola, salvo che in base a circostanze oggettive e mai a uno stato soggettivo dell’interessato. Ma rilevano che, così necessariamente interpretata, la norma non supera i dubbi di illegittimità costituzionale soprattutto per violazione dell’art. 3 Cost. (per irragionevolezza e per violazione del principio di eguaglianza) e (se la menomazione è duratura) degli artt. 117 e 11 Cost. risolvendosi in una discriminazione a danni della disabile, in contrasto con convenzioni ONU e direttive comunitarie: da qui la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità dell’art. 6 della L. n. 604 del 1966 e successive modifiche, nella parte in cui fa decorrere la decadenza ivi prevista anche nel caso di incolpevole incapacità naturale del lavoratore licenziato.