Apprendistato professionalizzante: nessun obbligo di repêchage in caso di inidoneità alla mansione
Corte di Cassazione, sentenza 28 novembre 2024, n. 30657
La Corte d’appello aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per accertata inidoneità alla mansione intimato a un capo treno nel corso di un contratto di apprendistato professionalizzante. I giudici d’appello, accertata l’inidoneità psichica del lavoratore alla mansione assegnatagli, e ritenuta pacifica l’idoneità a svolgere altre mansioni presso la medesima società, ha ritenuto violato l’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro e ha condannato la società al pagamento della tutela indennitaria di cui all’art. 3, d.lgs. 23/15. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso della società datrice, osserva che: (i) nel caso dell’apprendistato professionalizzante, la qualificazione professionale (al cui conseguimento è finalizzato il contratto), è determinata dalle parti sulla base dei profili professionali previsti nel settore di riferimento (nel caso di specie, Capo treno/Capo servizi); (ii) l’obbligo formativo (a carico del datore di lavoro) connota la causa (mista) del contratto, con la conseguenza che l’apprendista deve essere adibito “soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio” (art. 2132 c.c.); (iii) da ciò deriva che, in caso di inidoneità, fisica o psichica, allo svolgimento della mansione (afferente alla qualifica professionale da conseguire alla fine del periodo di apprendistato) tale da impedire, al datore di lavoro, di impartire la formazione e, all’apprendista, di riceverla, viene meno l’oggetto del contratto: pertanto, il datore di lavoro è legittimato a recedere senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore.