Assegno familiare
Art. 65, l. 448/98 – Cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo – Principio di non discriminazione – Requisiti.
Corte di cassazione, sentenza 3 luglio 2014 n. 15220
Abstract
Contrasta con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi potrebbe essere oggetto di una dichiarazione di incostituzionalità, la norma italiana che esclude gli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo in Italia dal diritto all’assegno INPS per le famiglie numerose.
Commento
L’importante affermazione è effettuata dalla Corte solo in via ipotetica, al termine di un complesso esame, anche intertemporale, del diritto italiano, che conclude nel senso che, secondo la più recente disciplina italiana, il beneficio considerato era attribuito unicamente a partire dal 1° luglio 2013. Ma poiché in prossimità della decisione in commento la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva dichiarato discriminatoria l’esclusione degli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo da una prestazione sociale familiare prevista dal diritto interno per il cittadino, la Cassazione dubita della costituzionalità del diritto italiano (senza peraltro giungere a trarre da ciò le necessarie conseguenze, in quanto la questione è stata ritenuta dalla Cassazione irrilevante nel giudizio in corso, in cui la decisione impugnata aveva avuto in realtà un diverso contenuto, frainteso dall’INPS nel suo ricorso per cassazione, dichiarato quindi inammissibile).
Sezione: Principi generali