Assenza ex lege n. 104/1992 giustificata anche se non comunicata

3 Marzo 2025

Corte di cassazione, ordinanza 3 marzo 2025 n. 5611

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Licenziato per assenza ingiustificata di 12 giorni, un dipendente aveva sostenuto in giudizio di essersi in realtà assentato per fruire del permesso aggiuntivo di cui all’art. 33, comma 3 L. n. 104 /1992, riconosciuto dal D.L. n. 18/2020 (per assistere il figlio minore disabile), ottenendo dalla Corte d’appello la reintegrazione e un’indennità risarcitoria di 12 mensilità della retribuzione. Respingendo il ricorso della società datrice di lavoro, la Corte di cassazione nega validità all’equiparazione fatta dalla società tra mancata comunicazione dell’assenza (non dovendo il lavoratore chiedere alcuna autorizzazione al permesso ex lege n. 104, egli sarebbe semmai tenuto alla mera comunicazione – in assenza di diversa disposizione collettiva – unicamente per correttezza) e assenza ingiustificata, concludendo pertanto per la insussistenza della mancanza contestata.