Attenzione ai termini di impugnazione giudiziale del licenziamento, nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca alla procedura di conciliazione davanti all’ITL: 60 giorni dal termine anche se non c’è avviso al lavoratore

17 Marzo 2025

Corte d’Appello di Palermo, 17 marzo 2025

Tipo di Atto: Giurisprudenza di merito

La Corte d’Appello di Palermo conferma la sentenza con cui in primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un lavoratore per sentire dichiarare l’illegittimità del licenziamento subìto, in quanto depositato dopo il termine di decadenza di 60 giorni dal termine entro il quale il datore di lavoro avrebbe dovuto comunicare l’accettazione o il rifiuto della procedura. Secondo il Collegio, la sospensione di ulteriori 20 giorni prevista dall’art. 410, comma 2, c.p.c. per il caso di esito negativo della procedura di conciliazione davanti all’ITL non si applica al caso in cui il datore di lavoro, anche tacitamente, non aderisca alla procedura.