Bilancio e contabilità pubblica

28 Ottobre 2014

Dipendenti pubblici – Art. 1, commi 98 e 99 della legge 228/2012 – Trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto – Non fondata.

Tipo di Atto: Corte Costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza 28 ottobre 2014 n. 244
Abstrac
Non viola gli artt. 3 e 36 della Costituzione la diversità di disciplina della INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO tra dipendenti pubblici e dipendenti privati nonché tra gli stessi dipendenti pubblici a seconda che siano stati assunti prima o successivamente alla data del 1° gennaio 2001.
Commento
La pronuncia nasce da una intricatissima vicenda di successione di leggi in materia, puntualmente spiegata dalla sentenza. In sintesi, premesso che l’indennità per i dipendenti pubblici (indennità di buonuscita o trattamento di fine servizio) è normalmente più favorevole di quella del privati (trattamento di fine rapporto), ma comporta un contributo mensile in corso di rapporto anche a carico del dipendente, il legislatore aveva deciso nel 2010 di uniformare tutte le indennità a quelle del privato, ma si dimenticò di abolire per i dipendenti pubblici il contributo, che conseguentemente due anni dopo è stato, nel 2012, prima dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale è poi soppresso da una legge, che ha disposto altresì il ripristino per i dipendenti pubblici interessati (si trattava in realtà, in base ad una legge precedente, solo di quelli assunti prima del 1° gennaio 2001) il ripristino della disciplina precedente (quella che comportava il contributo mensile a carico durante il rapporto, ma era tendenzialmente più favorevole). La legge ha conseguentemente dichiarato altresì estinti i giudizi in corso, salvo quelli conclusi con una sentenza passata in giudicato, di coloro che, transitati (provvisoriamente, alla luce degli sviluppi successivi) nel sistema privatistico, avevano chiesto la restituzione del contributo. E’ stata quest’ultima disposizione l’occasione per proporre la questione di legittimità costituzionale sopra risolta, oltre a quella di pretesa disparità di trattamento tra coloro che avevano giudizi ancora in corso per ottenere la restituzione del contributo e coloro il cui giudizio era stato definitivamente concluso, anch’essa dichiarata infondata dalla Corte.
Sezione: Previdenza