Cass. 17 aprile 2014, n. 8971

18 Aprile 2014

Licenziamento per crisi aziendale istituti di credito – Accettazione assegni di sostegno al reddito Fondo di solidarietà – implicita rinuncia all’impugnazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 17 aprile 2014 n. 8971
Abstract
INAMMISSIBILE l’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO per crisi aziendale o ristrutturazione da parte di un dipendente BANCARIO che abbia chiesto l’accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, rinunciando al preavviso e alla relativa indennità.
Commento
Il fondo di solidarietà, istituito con decreto ministeriale del 2000 per i dipendenti delle imprese di credito, provvede, tra l’altro, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito (sostanzialmente di accompagnamento alla pensione), nel quadro di processi di agevolazione all’esodo. Le prestazioni, finanziate dal datore di lavoro, sono erogate su domanda del lavoratore interessato, il cui accoglimento è subordinato alla rinuncia al preavviso e alla relativa indennità.
Sorta la questione interpretativa relativamente alla portata di tale rinuncia, la Corte già dal 2010 (sent. n. 20358) optò nel senso che essa comporti altresì rinuncia all’impugnazione del licenziamento, soluzione cui si è uniformata la giurisprudenza successiva e che è stata condivisa dalla sentenza in commento.
Sezione: Rapporto di lavoro.