Cass. lav. 26 maggio 2014 n. 11715

30 Maggio 2014

Guidatore di automezzi pesanti – Consumo di stupefacenti – Impossibilità di adibizione a mansioni non pericolose – licenziamento per giustificato motivo oggettivo – onere della prova di totale dismissione dell’abitudine – lavoratore – sussistenza

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 26 maggio 2014 n. 11715
Abstract
Non è idoneo a svolgere le proprie mansioni l’autista di automezzi pesanti che, facendo abitualmente consumo di stupefacenti, si rifiuti di partecipare ad un programma di riabilitazione, previsto dal C.C.N.L. applicabile.
Commento
Nel caso esaminato, si trattava di un autista di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, che, in un processo penale, era stato giudicato come abitualmente dedito al consumo di stupefacenti. Terminato il processo penale, con la condanna dell’imputato, nel frattempo sospeso dal servizio e scontata la pena, il lavoratore aveva chiesto il ripristino del rapporto di lavoro, dichiarando di aver superato il problema della droga. Nel dubbio della persistenza della abitudine agli stupefacenti (che rende estremamente pericolosa la guida di chi vi soggiace) e in assenza di un qualunque sostegno probatorio delle dichiarazioni del lavoratore, l’impresa gli aveva proposto di partecipare al programma di riabilitazione previsto dal contratto collettivo, che il lavoratore aveva rifiutato. Da qui la conclusione della inidoneità (sulla base dell’accertamento penale) del lavoratore alle mansioni di autista e, in assenza in azienda di mansioni alternative, il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sezione: Rapporto di lavoro