Cass. lav. 27 maggio 2014 n. 11832
Cessione di ramo d’azienda – art. 2112 c.c. – preesistenza dell’attività economica – autonomia funzionale ed organizzativa – conservazione dell’identità presso il cessionario – requisiti essenziali – volontà del datore di unificare complesso di beni – requisito insufficiente.
Corte di cassazione, sentenza 27 maggio 2014 n. 11832
Abstract
E’ conforme alla direttiva comunitaria n. 98/50/CE, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese o di parti di esse, l’art. 2112 del codice civile italiano che, nel caso in cui il trasferimento riguardi un ramo di azienda, richiede che questo costituisca una struttura preesistente, nella sua autonomia funzionale, al trasferimento.
Commento
L’affermazione della Corte si riferisce all’interpretazione consolidata (relativa alla necessaria preesistenza del ramo di azienda) del testo dell’art. 2112 cod. civ., risultante dall’art. 1 del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 (su cui v., da ultimo, ad es., Cass. n. 8756/2014, citata al n. 8 di questa Newsletter; ma altrettanto consolidata è tale interpretazione, anche del nuovo testo della norma risultante dall’art. 32 del D. Lgs. n. 276 del 2003 – cfr., da ultimo, la coeva Cass. n. 8757/2014) e giudicandola, in maniera esplicita e netta, conforme al diritto comunitario, consente di superare definitivamente i dubbi che potevano sorgere dalla interpretazione della sentenza della Corte di giustizia U.E. del 6 marzo 2014, C-458/12 (v. n. 5 della Newsletter), sollecitata dall’rinvio alla stessa della relativa questione da parte del giudice di Trento, rinvio incauto in quanto effettuato sulla base di una interpretazione del diritto italiano diversa da quella consolidata. La Corte rinviene infatti proprio dall’esame della recente sentenza della Corte di giustizia elementi sicuri per confermare la regola, a livello comunitario, della “preesistenza”, pur nella possibile parziale deroga alla stessa da parte degli Stati membri, nell’interesse esclusivo dei lavoratori.
Sezione: Rapporto di lavoro.