Cass. lav. 8 maggio, n. 9945
Art. 2087 c.c. – lavoratore – onere di provare il danno alla salute a causa dell’attività lavorativa – datore – onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e la non riconducibilità della malattia all’inosservanza degli obblighi; eccessiva quantità di lavoro – infarto – risarcimento del danno – fondatezza
Corte di cassazione, sentenza 8 maggio 2014 n. 9945
Abstract
Il DATORE DI LAVORO che abbia concorso a CAUSARE L’INFARTO letale di un dipendente per SUPERLAVORO risponde dei danni patrimoniali e morali subiti dai congiunti del defunto.
Commento
Nel caso in esame il datore di lavoro si era difeso sostenendo, tra l’altro, di non avere imposto i ritmi di lavoro serratissimi ed eccedenti l’orario ordinario osservati dal dipendente, dovuti viceversa al senso di responsabilità di quest’ultimo e ad un suo forte coinvolgimento intellettuale ed emotivo nel conseguimento degli obiettivi aziendali. In proposito, la cassazione ha peraltro ribadito la piena responsabilità del datore di lavoro quanto al modello organizzativo ed operativo adottato nell’esercizio dell’impresa, dal quale possa derivare il superlavoro di uno o più dipendenti.
Sezione: Rapporto di lavoro