Cassazione 12 febbraio 2014, n. 3224

16 Febbraio 2014

Obbligo di repechage – onere prova del datore – onere di collaborazione del lavoratore mediante allegazione dei possibili posti di ricollocazione;
riacutizzazione malattia non direttamente legata alla mansione – obbligo mutamento delle mansioni – insussistenza.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

12-02-2014
Corte di cassazione 12 febbraio 2014 n. 3224
L’onere del datore di lavoro, in caso di LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, di provare in giudizio l’inutilizzabilità del lavoratore in mansioni diverse non esclude l’obbligo di quest’ultimo di collaborare nell’individuazione di posizioni lavorative che egli poteva utilmente ricoprire.

La Corte ribadisce in proposito il proprio orientamento in una controversia in cui il lavoratore licenziato per inidoneità alle mansioni assegnate si era limitato ad invocare l’onere del datore di lavoro di provare la sua inutilizzabilità in mansioni diverse, senza peraltro indicare in concreto i posti di lavoro che avrebbe potuto utilmente ricoprire. Siffatto orientamento dovrebbe peraltro misurarsi con la concreta realtà aziendale, in particolare nei casi in cui l’ampiezza e la complessità della organizzazione dell’impresa renda impossibile per il lavoratore l’individuazione di posizioni lavorative utili.