Cassazione, n. 1477 del 24 gennaio 2014
esposizione all’amianto e nocività dell’attività lavorativa- patologia polmonare – nesso di causalità – onere prova datore ex art. 2087 c.c. – predisposizione di tutte le misure generiche di prudenza secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia
Abstract
Il datore di lavoro risponde dei danni alla salute del lavoratore non solo nel caso di violazione di regole di esperienza consolidate in materia di tutela della salute in azienda, ma anche per l’omessa adozione di ogni cautela possibile al riguardo, tenuto conto del concreto assetto aziendale e alla luce delle conoscenze scientifiche del tempo.
Commento
Nel caso esaminato si trattava di una domanda di risarcimento danni per una malattia polmonare derivante dall’inalazione di fibre di amianto avvenuta negli anni 1976-1979, quando non erano state ancora emanate norme specifiche di prevenzione dal rischio amianto e tuttavia la Corte ha confermato, in applicazione del principio enunciato, la condanna del datore di lavoro per l’omessa adozione di misure genericamente dirette ad abbattere il rischio derivante dalla formazione di polveri di qualunque specie nell’ambiente lavorativo.