Cass.lav. 1 agosto 2014 n. 17540

1 Agosto 2014

Contratto di somministrazione di lavoro – omessa o generica indicazione della causale ex art. 21 co. 1 lett. c) D.lgs. 276/2003 – ipotesi di nullità del contratto;

Scadenza del contratto a tempo determinato – inerzia del lavoratore – risoluzione per mutuo consenso – insussistenza;

Indennità ex art. 32 co. 5 L.183/2010 – somministrazione e tempo determinato – estendibilità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 1° agosto 2014 n. 17540
Abstract
E’ nullo il contratto di somministrazione di lavoro stipulato tra fornitore e utilizzatore nel caso in cui in esso manchi o sia generica la causale tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva, con conseguente qualificazione del rapporto tra lavoratore e utilizzatore delle sue prestazioni come di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Commento
In parallelo con la propria precedente giurisprudenza formatasi in materia di lavoro interinale (legge n. 196 del 1997), la Corte chiarisce che, ancorché la successiva legge n. 276 del 3003 sul contratto di somministrazione di lavoro ne stabilisca espressamente la nullità unicamente nel caso di difetto di forma scritta, discende dalla logica del sistema che tale nullità si estenda anche ad ogni ipotesi di mancanza o genericità di uno degli elementi costitutivi del contratto indicati dall’art. 21, lett. a), b), c), d) ed e) della legge medesima, tra i quali rientra anche l’indicazione di una specifica causale.
In motivazione, la Cassazione ribadisce altresì che anche in questo caso, come in ogni altro di ricostruzione di un rapporto di lavoro interrotto da un termine finale illegittimamente apposto, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore è stato sostituito dall’indennità omnicomprensiva prevista dal 5° comma dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.
Sezione: rapporto di lavoro