Cass.lav. 1 agosto 2014 n.17538
Sospensione per malattia – fruizione delle ferie – compatibilità – espressa richiesta di fruizione ferie – necessità
Corte di cassazione, sentenza 1° agosto 2014 n. 17538
Abstract
Ribadito dalla cassazione il principio secondo cui, per scongiurare il pericolo di superamento del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia), il lavoratore, formulando esplicita richiesta al datore di lavoro, ha la facoltà di sostituire all’assenza per malattia la fruizione di ferie maturate e non godute.
Commento
La Corte, pur affermando che la richiesta di ferie può essere formulata anche oralmente, ha rilevato che nel caso di specie era mancata la relativa prova, il cui onere grava sul lavoratore, che può assolverla anche con presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti.
Sezione: Rapporto di lavoro