Cass.lav. 15 ottobre 2014, n. 21831

15 Ottobre 2014

Università – art. 4 del d.l. 120/1995 – Collaboratore ed esperto linguistico – rapporto di lavoro a tempo determinato – vincoli di spesa e di selezione pubblica – criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione (art. 97 Cost.) – non omogeneità con i rapporti di lavoro di diritto privato – conversione del rapporto di lavoro ex art. 2 l. 230/1960 e art. 5 dlgs 368/2001 – inapplicabilità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione, sentenza 15 ottobre 2014 n. 21831
Abstract
Anche per i COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI DI LINGUA MADRE è esclusa la conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine illegittimo.
Commento
Prosegue da parte della sezione lavoro della cassazione l’opera di ridimensionamento della portata dell’affermazione delle sezioni unite del 2010, secondo cui la generale contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle P.A. non comporta che la relativa disciplina (non in tutto uniforme a quella di diritto privato) si applichi anche ai rapporti, come quello degli esperti linguistici di lingua madre, qualificati da una legge speciale come di diritto privato. Una tale affermazione avrebbe infatti potuto condurre a ritenere che questi rapporti siano interamente disciplinati dal diritto privato. Invece, già Cass. n. 535/2013 aveva affermato per i lettori di lingua straniera delle Università l’applicazione della regola della non cumulabilità di rivalutazione e interessi sui crediti retributivi, vigente per i dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Ora anche la disciplina privatistica della conversione dei contratti a termine illegittimi viene esclusa per questi rapporti, in nome del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione che troverebbe riscontro in alcune norme della loro disciplina.
Sezione: Rapporto di lavoro