Cass.lav., 20/6/2014 n. 14110
Lavoratrice – diritto alla progressione di carriera – necessaria valutazione effettiva di quantità e qualità del servizio prestato, prevista dal contratto collettivo integrativo – rilevanza del periodo di astensione obbligatoria per maternità – esclusione.
Corte di cassazione, sentenza 20 giugno 2014 n. 14110
Abstract
Se la promozione del dipendente dipende non dalla mera anzianità di servizio, ma da una valutazione di merito del lavoro prestato per un certo lasso di tempo, è escluso da questo il periodo di assenza per maternità.
Commento
La cassazione conferma così il proprio consolidato orientamento che distingue il caso in cui la progressione di un dipendente da una qualifica a quella superiore è stabilita dalla contrattazione collettiva per mera anzianità di servizio da quello in cui, viceversa, è prevista una valutazione di merito del lavoro prestato in un determinato arco temporale. Secondo la Corte, solo nel primo caso il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità va considerato nell’anzianità utile per conseguire la qualifica superiore, mentre nel secondo caso il servizio utile è unicamente quello effettivo (salvo le pause c.d. fisiologiche, quali riposi, festività e ferie).
Sezione: Rapporto di lavoro