Cass.lav. 23 settembre 2014, n. 19998.
Contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 2 comma 1 bis l. 266/2005 – proroga ex art. 1 comma 40 l. 244/2007 – compatibilità con la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
Corte di cassazione, sentenza 23 settembre 2014 n. 19998
Abstract
Non comporta possibilità di abuso di una successione di contratti di lavoro a termine la disciplina della legge italiana n. 266 del 2005 che ha esteso alle imprese concessionarie del servizio postale la possibilità di stipulare gli speciali contratti a termine previsti dall’art. 2 del D. Lgs. n. 368 del 2001 per il trasporto aereo e per i servizi aeroportuali.
Commento
La decisione riguarda la disciplina di legge vigente prima della recente liberalizzazione dei contratti a termine. Il caso esaminato era relativo ad una successione di contratti a termine stipulati da Poste Italiane tra il primo gennaio 2006 e il 31 maggio 2008. Era stato denunciato il contrasto con la direttiva comunitaria in ragione del fatto che a) per alcuni di tali contratti non si applicava la regola dei 36 mesi come durata massima della sommatoria di contratti a termine (perché imposta solo da una legge del 2007) b) e per tutti l’eventuale violazione di tale durata massima non avrebbe comportato la conversione a tempo indeterminato del rapporto, disposta dalla legge solo dopo il 31 marzo 2009. La Cassazione integra tale interpretazione della legge del 2007, rilevando che essa stabilisce, ancorché dopo il 31.3.2009, il computo anche dei contratti a termine precedenti ai fini dell’eventuale superamento del tetto di 36 mesi, con conseguente conversione del rapporto. E poiché i contratti a termine speciali stipulati nel caso di specie in base alla legge del 2005 non superavano al 31.3.2009 la durata complessiva di 36 mesi, i timori di possibile abuso della Corte d’appello non avevano fondamento.
Sezione: Rapporto di lavoro