Cass.lav., 24 marzo 2014 n. 6845

27 Marzo 2014

Licenziamento – natura recettizia – decorrenza del termine di impugnazione dalla comunicazione del licenziamento;
illegittimità del licenziamento – successiva irrogazione di un nuovo licenziamento – differenti motivi sopravvenute – intimazione – legittimità

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Corte di cassazione sentenza 24 marzo 2014 n. 6845
Abstract
Il termine per l’IMPUGNAZIONE di un LICENZIAMENTO decorre dalla data della sua comunicazione al destinatario e non dalla data della sua efficacia, eventualmente successiva (ad es. per il preavviso o per l’assenza dal lavoro per malattia).

In regime di TUTELA REALE contro i licenziamenti illegittimi, il datore di lavoro che ha intimato un LICENZIAMENTO INDIVIDUALE per una determinata causa o motivo può intimarne UNO NUOVO, sempre individuale, purché fondato su motivi diversi e sopravvenuti.

Commento
La prima affermazione è pacifica già nella giurisprudenza più risalente della Corte, mentre la seconda si sta consolidando (cfr. da ultimo, Cass. n. 106/2013, che peraltro esclude che il secondo possa essere un licenziamento collettivo), in contrasto con un precedente orientamento (cfr. Cass. nn. 5125/2006 e 10394/2005), secondo cui il licenziamento intimato prima dell’annullamento di uno precedente è privo di oggetto e quindi nullo perché il primo produce effetti estintivi immediati perduranti fino a che non intervenga una sentenza di annullamento.

Sezione: Rapporto di lavoro