Cass.lav. 26 marzo 2014 n. 7107
Provvedimento di incarico di dirigente sanitario – natura negoziale/fiduciaria e non concorsuale; dimostrazione del carattere discriminatorio dell’affidamento dell’incarico – sanzione meramente risarcitoria
Corte di cassazione sentenza 26 marzo 2014 n. 7107
Abstract
In caso di violazione da parte di una PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, nello svolgimento dei propri poteri di diritto privato, delle regole di buona fede e correttezza nel CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE, l’annullamento in giudizio della relativa decisione è possibile unicamente in caso di attività vincolata, mentre, ove si tratti di scelta fiduciaria, l’unica conseguenza possibile è il risarcimento dei danni.
Commento
Nel caso in esame si trattava del conferimento ad un dirigente medico dell’incarico dirigenziale di secondo livello o di direzione di struttura complessa, che secondo l’art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall’art. 16 del D. Lgs. n. 517 del 1993, viene attribuito secondo una procedura selettiva non concorsuale, che sfocia nella scelta discrezionale da parte del direttore generale della struttura, operata nell’ambito dei candidati giudicati idonei da una speciale commissione. Proprio per la natura discrezionale della scelta, caduta su di una persona diversa dal ricorrente, pur idoneo, la Corte ha escluso il diritto di quest’ultimo ad ottenerne l’annullamento, affermando il principio indicato.
Sezione: Rapporto di lavoro