Cass.lav. 27 maggio 2014 n. 11831
Consulenza tecnica d’ufficio – Accertamento di esposizione pluridecennale ad amianto – nesso di causalità con neoplasia polmonare – responsabilità ex art. 2087 c.c. – lavoratore fumatore – irrilevanza.
Corte di cassazione, sentenza 27 maggio 2014 n. 11831
Abstract
E’ corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui il concorso causale sinergico di più fattori di rischio in ambito lavorativo, determinante una forma particolarmente aggressiva di carcinoma polmonare letale per un dipendente, esclude la preesistenza di questa in epoca remota e quindi il possibile rapporto causale con rischi, lavorativi o non, risalenti nel tempo.
Commento
Nel caso esaminato dalla Corte, si trattava di una domanda di risarcimento danni svolta dagli eredi di un lavoratore deceduto per un carcinoma polmonare contratto a causa della esposizione, sul luogo di lavoro, alla inalazione ultradecennale di fibre di amianto e di fumi di saldatura, avvenuta senza l’adozione da parte del datore di lavoro di alcuna misura di prevenzione. Tra le altre difese, la società datrice di lavoro aveva censurato la decisione dei giudici di merito col sostenere che cause esclusive della malattia mortale sarebbero viceversa state l’abitudine del dipendente di fumare, sia pure cessata da trenta anni, nonché l’esposizione del soggetto ad analoghi rischi lavorativi presso datori di lavoro precedenti. Seguendo le indicazioni del consulente tecnico di ufficio, la sentenza della Corte d’appello, ritenuta ora dalla Cassazione congruamente motivata, aveva peraltro rilevato che la virulenza della malattia non poteva che essere imputabile al concorso delle cause nocive più recenti, escludendo logicamente la preesistenza della stessa in epoca risalente e quindi la rilevanza delle possibili cause remote indicate dalla società.
Sezione: Rapporto di lavoro