Cass.lav., 29 luglio 2014 n. 17180
Licenziamento – transazione lavoratore e datore di lavoro – crediti contributivi Inps – estraneità.
Corte di cassazione, sentenza 29 luglio 2014 n. 17180
Abstract
La transazione tra datore di lavoro e lavoratore non coinvolge i contributi previdenziali, spettanti all’INPS e calcolati sulla retribuzione dovuta e non su quella effettivamente corrisposta (ed eventualmente oggetto di rinuncia del lavoratore in sede transattiva).
Commento
Nella vicenda, annullato dal giudice un licenziamento, le parti avevano successivamente raggiunto un accordo transattivo, in base al quale il lavoratore rinunciava alla sentenza di reintegrazione, il datore di lavoro revocava il licenziamento e le parti lo sostituivano con una risoluzione consensuale dalla stessa data. Il datore di lavoro sosteneva pertanto che per il periodo successivo a tale data e fino a quella della transazione non c’era ragione perché l’INPS pretendesse i contributi su retribuzioni mai erogate. Viceversa, la Corte, ricordando che il licenziamento dichiarato illegittimo non estingue il rapporto di lavoro fino a quando non intervenga una legittima causa di risoluzione e che pertanto nel caso in esame al lavoratore erano dovute le retribuzioni fino alla data della transazione, ha affermato che la rinuncia a queste ultime non incide sui contributi previdenziali, in quanto questi sono per legge rapportati alla retribuzione dovuta e non a quella effettivamente erogata.
Sezione: Rapporto di lavoro