Cass.lav. 3 novembre 2014 n. 23381
Dipendente polizia provinciale – rapporto di lavoro a tempo determinato – successiva assunzione a tempo indeterminato – reiterazione patto di prova – legittimità;
patto di prova nel pubblico impiego – ratio – tutela dell’interesse delle parti a verificare la convenienza del contratto – funzionalità all’interesse pubblico.
Corte di cassazione, sentenza 3 novembre 2014 n. 23381
Abstract
E’ possibile apporre il patto di prova ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore in precedenza assunto a termine con patto di prova per i medesimi compiti.
Commento
Il ricorrente era stato prima assunto a termine per sei mesi con patto di prova di quindici giorni per sostituire un lavoratore assente e successivamente era stato assunto nella medesima posizione a tempo indeterminato con patto di prova di sei mesi. Non avendo in questo secondo caso superato la prova, aveva promosso il giudizio sostenendo l’inammissibilità del secondo patto dopo aver superato il patto di prova precedente, sia pure nell’ambito di un contratto a tempo determinato. I giudici, richiamando il proprio orientamento secondo cui tale ripetizione del patto è possibile quando risponda ad effettive reciproche esigenze, hanno rilevato che nel caso di specie la notevole diversità di durata del patto (rispettivamente quindici giorni e sei mesi) nonché la diversa portata dei due tipi di rapporto (l’uno breve e per sostituzione temporanea e l’altro per ricoprire stabilmente una importante funzione istituzionale – comandante del corpo di polizia municipale di una importante città), giustificasse la reiterazione del patto a diverse condizioni.
Sezione: Rapporto di lavoro