Cass.lav. 4 settembre 2014 n. 18678
Eccessiva morbilità – ripetitività assenze – scarso rendimento – integrazione – licenziamento – giustificato motivo oggettivo – legittimità
Corte di cassazione, sentenza 4 settembre 2014 n. 18678
Abstract
La cassazione rispolvera la tematica dell’eccessiva morbilità come causa autonoma di licenziamento per giustificato motivo aggiuntivo. Una svista?
Commento
Con un salto logico difficilmente sostenibile, la sentenza allegata – dopo aver invocato e condiviso la ultradecennale giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. S.U. 29 marzo 1980 n. 2072), secondo cui, in materia di assenza dal lavoro per malattia, l’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione che essa provoca non può dar luogo, nel bene e nel male e anche in caso di malattie brevi e reiterate, ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma unicamente al recesso per superamento del periodo massimo di tolleranza delle assenze stabilito dalla legge o dal contratto collettivo – contraddittoriamente rispolvera la categoria dell’eccessiva morbilità (appunto superata dall’orientamento giurisprudenziale ricordato), quale causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente quindi dal superamento del periodo massimo di tolleranza delle assenze), in quanto comportante… impossibilità sopravvenuta parziale dell’adempimento, sub specie di impossibilità di assicurare con sufficiente continuità la prestazione.
Sezione: Rapporto di lavoro